Banksy ha perso i diritti su una delle sue opere più famose

(foto: Hanna Lassen/WireImage/Getty Images)

Banksy non può essere identificato come il chiaro proprietario di tali opere”. È quanto ha stabilito l’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) riguardo di una delle opere più famose dello street artist inglese, il famoso Flower Thrower, il graffito apparso sui muri di Gerusalemme nel 2005 che raffigura un manifestante con il volto semi coperto intento a lanciare un mazzo di fiori. La disputa legale su cui è intervenuta l’agenzia con sede in Spagna è sorta nel 2018 quando la Pest Control Office Ltd, società che si occupa della gestione del lavoro di Banksy, ha denunciato un’azienda inglese produttrice di biglietti d’auguri, la Full Color Black, per avere utilizzato questa immagine, registrata come marchio nel 2014, per i suoi prodotti. Full Color ha risposto contestando in primis la registrazione del marchio, perché avvenuto con il solo intento di impedire agli altri utilizzare l’opera, senza volerlo impiegare per propri prodotti o servizi.

Le motivazioni della sentenza

La Euipo ha dato ragione all’azienda inglese e ha accolto la contestazione riguardante parlando di malafede nella registrazione del marchio. A conferma di questo, sempre secondo gli esaminatori dell’agenzia europea, ci sarebbe stata anche la decisione di aprire, a procedimento legale avviato, un pop-up store a Londra – chiamato Gross Domestic Product – per vendere prodotti raffiguranti le opere di Banksy. Questa mossa, invece che agevolare l’artista, avrebbe dimostrato che il merchandising veniva venduto solo per aggirare le norme sul diritto d’autore, sfruttando il marchio senza però utilizzarlo in prima persona. Inoltre hanno pesato anche le dichiarazione dello street writer, contenute nel suo libro, in cui ha specificato di considerare il diritto d’autore “una cosa per perdenti”.

Nella sentenza, infine, è stata fatta una specificazione molto importante riguardante l’identità misteriosa di Banksy. Si legge che “non può essere identificato come il proprietario indiscutibile di tali opere poiché la sua identità è nascosta” e che quindi “non si può stabilire senza dubbio che l’artista detenga i diritti d’autore sulla sua opera”. La Euipo ha fatto anche notare che la registrazione di un marchio non ha la stessa funzione del copyright e che, se l’artista inglese intende salvaguardare quest’ultimo, deve associare le sue opere a un’identità facilmente riconoscibile.

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